1. Le stazioni appaltanti rendono nota, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, lintenzione di bandire per lanno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. Lavviso, recante le informazioni di cui allallegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui allarticolo 36, lavviso di preinformazione è pubblicato dallUfficio delle pubblicazioni dellUnione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In questultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. Lavviso contiene le informazioni di cui allallegato XIV, parte I, lettera A.
2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui allarticolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dellarticolo 70, comma 5, purché lavviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dellappalto da aggiudicare;
b) indica che lappalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui allallegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;
d) è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dellinvito a confermare interesse di cui allarticolo 75, comma 1.
3. Lavviso di cui al comma 2 può essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dellarticolo 73. Il periodo coperto dallavviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dellavviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, lavviso di preinformazione di cui allarticolo 70 può coprire un periodo più lungo di dodici mesi ((e non superiore a ventiquattro mesi)).
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